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Malattia professionale e responsabilità del datore di lavoro

Malattia professionale e responsabilità del datore di lavoro

Di Patrizia D’Ercole

Una recente pronuncia del Giudice del lavoro di Ivrea in tema di malattia professionale e la richiesta di rinvio a giudizio da parte della procura di Bologna nei confronti di alcuni dirigenti di aziende del comparto logistico accusati di lesioni colpose nei confronti di alcuni lavoratori che avevano denunciato diverse malattie ai danni dell’apparato muscolo-scheletrico hanno riacceso il dibattito su una questione molto dibattuta (e sentita) nel mondo del lavoro soprattutto nell’ambito di quei settori, come quello logistico, in cui la natura stessa dell’attività lavorativa è particolarmente usurante.

La malattia professionale è definita dalla scienza biomedica come quello stato morboso che sorge in connessione causale con lo svolgimento dell’attività lavorativa. Si tratta di una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente nel corso del tempo e che, pertanto, può insorgere anche a distanza di molti anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Malattie professionali tabella te e non tabellate

Le malattie professionali si distinguono in tabellate, qualora siano espressamente previste nelle tabelle elaborate dal Ministero del Lavoro nell’industria e nell’agricoltura e siano provocate dalle lavorazioni indicate nelle medesime tabelle, e malattie non tabellate.

La differenza rileva esclusivamente sotto il profilo probatorio, nel senso che nel caso delle malattie tabellate il lavoratore è esonerato dall’onere di provare la causa professionale della malattia, sicché una volta che abbia dimostrato l’adibizione alla lavorazione a rischio (tabellata) e l’esistenza della malattia (anch’essa tabellata), scatta una presunzione legale circa la sussistenza della malattia professionale che è superabile dall’INAIL - cui venga richiesto il pagamento del relativo indennizzo - solo fornendo la prova dell’origine extraprofessionale della malattia, e dal datore di lavoro - cui venga richiesto il risarcimento del danno ulteriore non coperto dal suddetto indennizzo - dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare l’insorgere della patologia.

Viceversa, nel caso di malattie non tabellate, il lavoratore è tenuto a dimostrare che lo stato morboso lamentato è da ricondursi in via esclusiva o, quanto meno prevalente, all’attività lavorativa ossia, in buona sostanza, a dimostrare la sussistenza del nesso di causalità tra evento dannoso e fatto lesivo.

Ciò premesso, i due recenti provvedimenti menzionati all’inizio di questo breve articolo hanno (ri)affermato alcuni principi che, seppur non costituendo una novità nel panorama giurisprudenziale, al di là della eco mediata suscitata, risultano in ogni caso di un certo rilievo, in quanto, in un quadro legislativo già rigido sul punto, contribuiscono a rendere più difficile per il datore di lavoro sottrarsi alle richieste risarcitorie dei lavoratori che denuncino una malattia professionale.

In particolare, il 21 aprile 2017, il Giudice del Lavoro di Ivrea, chiamato a pronunciarsi su una malattia non tabellata, ha accolto il ricorso presentato dal lavoratore contro l’INAIL, affermando che l’onere di provare il nesso di causalità gravante sul lavoratore non richiede una prova ragionevolmente certa sulla base delle massime di esperienza comune, medica e tecnologica, ma che sia sufficiente la mera probabilità che possa esservi un rapporto di causa-effetto tra la malattia e l’attività lavorativa.

l'onere della prova a carico del lavoratore è stato notevolmente affievolito

In altri termini, l’onere della prova a carico del lavoratore è stato notevolmente affievolito, riducendo la distanza tra malattie tabellate e non tabellate.

A sua volta, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, nel medesimo periodo, ha richiesto il rinvio a giudizio del management di diverse cooperative di facchinaggio e logistica per conto terzi, arrivando a sostenere che sarebbe stato onere delle stesse, in qualità di datrici di lavoro, non solo adottare le necessarie misure di protezione atte prevenire o quanto meno a limitare i danni a carico del personale, ma altresì di non aver in qualche modo previsto l’esistenza del rischio per la salute dei propri dipendenti, sottostimandone la portata in termini di valutazione del rischio.

Anche in questo caso, quindi, è stato fatto un passo ulteriore, richiedendo al datore di lavoro di prevedere l’insorgere del rischio per la salute tramite una valutazione dei rischi seria e approfondita, finalizzata ad adottare misure preventive, ossia in qualche modo anticipando ad una fase assolutamente preliminare rispetto alla prestazione di lavoro l’onere di dimostrare di aver fatto quanto possibile per evitare il danno al lavoratore.

È evidente come queste posizioni, che nascono dall’esigenza più che sacrosanta di tutelare a 360° la salute dei dipendenti, rendono al contempo pressoché diabolica la prova liberatoria per il datore di lavoro.

Infatti, in settori fortemente usuranti quali il comparto logistico, in cui le patologie più frequenti sono peraltro tabellate in quanto in certo senso naturale conseguenza di mansioni fisicamente impegnative (si pensi a tutte le malattie a carico dell’apparato osseo e muscolare quali tendiniti, lombosciatalgie, ecc.), rompere il nesso di causalità dimostrando quanto meno che la malattia è insorta anche a fronte di altri fattori esterni, che il datore di lavoro non sa e non può conoscere, è estremamente difficile, sicché ridurre gli oneri della prova a carico del lavoratore anche con riferimento alle malattie non tabellati equivale pressoché ad oggettivizzare la responsabilità del datore di lavoro; allo stesso modo, soprattutto laddove l’operatore logistico non abbia i mezzi economici e tecnici sufficienti, può essere estremamente complesso agire in via preventiva e non meramente contenitiva del rischio di malattia professionale.

Tali oneri probatori risultano a maggior ragione più difficili da assolvere nei non rari casi in cui le richieste di accertamento della malattia professionale e del danno giungano anche a distanza di diversi anni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Ne consegue che è essenziale, come dimostrato dalla centralità che la sicurezza riveste negli appalti da ormai circa un decennio, investire seriamente sulla salute dei propri dipendenti sin dalle modalità di organizzazione del lavoro e mantenere costantemente monitorate le condizioni di lavoro, anche tramite un dialogo continuo e costante con il medico aziendale e le figure preposte alla salute ed alla sicurezza sul lavoro.

Un tale approccio, che coinvolge necessariamente tutta la catena logistica (committente – appaltatore – subappaltatori), infatti, non può che incidere positivamente sulle aziende appaltatrici e, conseguentemente, su quelle committenti, aumentando la produttività che risulta viceversa compromessa sia dalle limitazioni che derivano dalle malattie professionali e che spesso rendono pressoché inutile la prestazione lavorativa, sia dai frequenti fenomeni di assenteismo che necessariamente incidono sui costi dell’organizzazione del lavoro. Inoltre, un tale approccio, anche se ovviamente economicamente più impegnativo, limita richieste risarcitorie spesso ingentissime e non sostenibili dagli operatori meno strutturati.

Ci si augura, insomma, la creazione di un circolo virtuoso che, non penalizzando i lavoratori, sia di beneficio anche alle aziende.

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