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Il contratto di logistica

Il contratto di logistica

Il contratto di logistica

A cura dell’Avv. Gianluca Meterangelo del Foro di Milano

La regolamentazione dei servizi di logistica avviene normalmente mediante la stesura di un contratto che, non essendo previsto dal Legislatore tra i contratti “tipici”, permette al Committente ed all’Operatore Logistico una ampia autonomia ai sensi dell’art. 1322 c.c. nello stabilirne il contenuto.

La corretta e dettagliata regolamentazione contrattuale è necessaria:

a) per prevenire i conflitti che si possono verificare tra le parti nel corso dell’esecuzione del contratto;

b) per minimizzare – in caso di contenzioso innanzi all’Autorità Giudiziaria – i rischi di:

b1) una interpretazione del contratto da parte del Giudice ai sensi degli artt. 1362-1371 c.c. difforme dalla volontà del contraente che si ritiene leso;

b2) veder applicata dal Giudice al contratto di logistica una disciplina giuridica prevista per altre fattispecie contrattuali tipiche (ad es.: appalto, comodato, trasporto, spedizione) che potrebbero “snaturare” il senso che le parti volevano dare al contratto andando ad incidere su questioni importanti quali: le garanzie di legge, i termini di decadenza, i termini di prescrizione, l’onere della prova, etc.

In questa sede ci occuperemo della prevenzioni dei conflitti nell’esecuzione del contratto di logistica mediante l’inserimento nel contratto di specifiche clausole relative a:

  • singole modalità di esecuzione per ogni adempimento;

  • singolo risarcimento per ogni inadempimento;

  • copertura assicurativa ad hoc.

In primo luogo, le clausole relative alle modalità di esecuzione di ogni singolo adempimento sono utili per prendere accorgimenti che, nell’esecuzione delle prestazioni, riducano il rischio di eventuali danni:

  1. dotazione magazzino: al fine di verificare la causa di eventuali danni e/o ammanchi, il Committente può richiedere l’utilizzo di un locale dotato di impianto di videosorveglianza sia interno, per monitorare il movimento delle merci in giacenza, sia esterno, per il controllo delle operazioni di carico e scarico della merce all’arrivo ed alla partenza;

  2. imballaggio: porre a carico dell’Operatore Logistico i materiali, nonché le operazioni di confezionamento ed etichettatura della merce;

  3. consegna della merce: le parti possono previamente concordare quantità e qualità di merce in arrivo, gli orari di ritiro e di consegna;

  4. discordanze merce: l’Operatore Logistico potrebbe prevedere modalità di restituzione, con addebito delle relative spese, nei casi in cui il Committente consegni una diversa tipologia e/o quantità di merce rispetto a quella concordata;

  5. divieto di subappalto: al fine di semplificare l’iter per l’accertamento di responsabilità derivante da ritardi e/o inadempimenti nella spedizione/trasporto, il Committente potrebbe vietare la concessione dei predetti servizi in subappalto;

  6. modalità di trasporto delle merci: al fine di ridurre eventuali assalti e/o furti, il Committente potrebbe richiedere che non vengano effettuate soste durante il tragitto, nel rispetto della normativa vigente (ogni 4 ore e mezza il conducente deve fare una pausa), nonché l’obbligo di percorrere solo strade principali, oltre all’utilizzo di automezzi dotati di antifurto;

  7. restituzione della merce recuperata: il Committente potrebbe imporre all’Operatore Logistico il divieto di vendere la merce, e di conseguenza l’obbligo della sua restituzione, eventualmente recuperata a seguito di smarrimento e/o furto, stabilendo l’addebito delle relative spese a seconda della responsabilità delle parti;

  8. spese extra: da addebitare all’Operatore Logistico in caso di inesattezza nell’esecuzione della prestazione.

In secondo luogo, le clausole relative alle responsabilità nate da inadempimento delle parti sono utili per evitare eventuali giudizi relativi all’accertamento ed alla quantificazione del risarcimento danni:

  1. danneggiamento della merce: addebito di spese e penali all’Operatore Logistico in caso di danneggiamento della merce per cattiva conservazione (agenti atmosferici, luoghi non consoni alla tipologia di merce), nonché per errate manovre di carico e scarico;

  2. furto della merce: addebito della responsabilità all’Operatore Logistico per furto della merce avvenuto tra la consegna della stessa dal Committente all’Operatore Logistico e la consegna dall’Operatore Logistico al cliente;

  3. ammanchi di merce: stabilire una scadenza periodica per la redazione di inventari di merce in entrata ed in uscita in magazzino, per verificare l’esatto quantitativo e tipologia di merce ed addebitare eventuali ammanchi alla parte responsabile dell’ammanco;

  4. mancata consegna: stabilire penali a carico dell’Operatore Logistico per ritardo o mancata consegna della merce al cliente, per colpa lieve, colpa grave e dolo;

  5. danno d’immagine: pattuire preventivamente il risarcimento dei danni causati dall’Operatore Logistico che abbiano comportato un danno d’immagine al Committente sul mercato;

  6. perdita del cliente: il Committente potrebbe prevedere il risarcimento del danno relativo alla perdita della clientela, quando ciò avviene per colpa, lieve o grave, dell’Operatore Logistico.

Infine, nella prassi delle realtà aziendali si sta sempre più diffondendo l’uso di coperture assicurative idonee a tenere indenne da responsabilità sia il Committente che l’Operatore Logistico.

Pertanto, nella scelta delle condizioni necessarie della polizza assicurativa occorre considerare:

  • durata: la copertura assicurativa deve essere prevista per l’intera durata del contratto;

  • risarcimento merci: prevedere la manleva della compagnia assicuratrice per danni causati alle merci dal momento della consegna all’Operatore Logistico fino alla consegna al Cliente. Questa clausola verrà richiesta dal Committente o dall’Operatore Logistico, a seconda di quanto pattuito in merito alla proprietà delle merci a favore del primo o del secondo e potrà prevedere il risarcimento per:

    • perdita di merce,

    • danneggiamento di merce a causa dell’errata conservazione,

    • danneggiamento di merce per errori od omissioni durante l’esecuzione del contratto per ogni fase (deposito, trasporto),

    • smaltimento merce danneggiata.

  • magazzino: assicurare i locali contro atti vandalici, incendio, furto;

  • massimale: valutare quale sia il massimale entro il quale la compagnia assicuratrice agisce in manleva, sulla base del valore delle prestazioni e dei beni oggetto del contratto;

  • operatività della polizza: normalmente le polizze coprono tutti i casi di colpa lieve dell’assicurato. Tuttavia, è possibile prevedere una copertura assicurativa anche per colpa grave;

  • risarcimento per prestazione non eseguita: operatività della copertura assicurativa per il risarcimento di tutti i danni conseguenti alla mancata esecuzione di prestazioni concordate.

Da questa breve panoramica si offre una prima valutazione sulla complessità delle questioni da affrontare per arrivare a concludere un contratto che possa prevenire eventuali conflitti, incidendo in maniera positiva sull’operatività e sull’efficienza aziendale.

Per le questioni tratteggiate ai punti b1) e b2), che non possono essere sviluppate in questa sede per motivi di spazio, si ritiene comunque di poter così sintetizzare possibili rimedi:

b1) chiarezza e brevità delle clausole, coordinamento tra le clausole, esemplificazioni laddove siano espressi concetti molto articolati, espresse previsioni o esclusioni di casistiche;

b2) espresse previsioni dirette a richiamare come applicabili determinate norme di legge (ad esempio: i termini di decadenza e prescrizione dell’appalto) o espresse previsioni che intendano escludere l’applicazione o vogliano derogare ad altre norme di legge (laddove non siano previste dal Legislatore come inderogabili).

Si confida che il lettore possa trovare spunto per implementare i propri modelli contrattuali personalizzandoli all’esigenza specifica.

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Meterangelo su Sviluppo manageriale

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Giovedì, 07 Aprile 2016. Postato in Hard Skill, Supply chain management

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