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L’Associazione Temporanea di Impresa

L’Associazione Temporanea di Impresa

A cura dell’Avv. Gianluca Meterangelo del Foro di Milano

Si parla di Associazione Temporanea di Imprese o A.T.I. quando più imprese si uniscono per partecipare insieme alla realizzazione di uno specifico progetto, per il quale individualmente le stesse non possiedono tutte le competenze operative o le caratteristiche necessarie per la sua realizzazione.

L’associazione di imprese è composta da un’azienda capogruppo, c.d. mandataria, alla quale le altre aziende che ne fanno parte, c.d. mandanti, danno l’incarico di trattare con la committente l’esecuzione di un’opera.

Le fonti normative che regolano l’A.T.I. sono costituite da:

  • Decreto Legislativo n. 103/2006, art. 34;
  • D.p.r. n. 554/1999, art. 95;
  • artt. 1703, 1704 e 1705 c.c..

La normativa vigente non individua una qualificazione giuridica precisa ed univoca dell’A.T.I..

Tuttavia, il mandato conferito alla capogruppo non determina automaticamente un’associazione fra imprese, le quali conservano la loro autonomia gestionale, patrimoniale e fiscale.

La costituzione di un’A.T.I., infatti, non realizza l’istituzione di un nuovo soggetto giuridico, ma solo un’armonizzazione operativa di più imprese legate fra loro dall’interesse a conseguire un profitto comune ben determinato.

Il contratto, pertanto, prevede che la mandataria – capogruppo si obblighi a compiere determinati atti per conto dei mandanti – associati, avendo, ove pattuito, il potere di rappresentanza.

Se il vincolo tra imprese è relativo alla realizzazione di un determinato atto, si tratta di un mandato speciale; al contrario, se l’incarico riguarda la realizzazione di una serie di atti, si tratta di un mandato generale.

L’atto costitutivo dell’A.T.I., che può essere redatto con scrittura privata autenticata ovvero con atto pubblico, prevede:

  • oggetto: l’indicazione dei fini che l’associazione intende realizzare mediante il compimenti di un determinato atto e/o evento ovvero mediante una serie di atti;
  • modalità: la determinazione dei compiti che ciascuna impresa curerà nell’esecuzione delle proprie prestazioni, con indicazione specifica della propria struttura organizzativa e dell’autonomia gestionale che intende impiegare;
  • responsabilità: la specificazione del tipo di responsabilità gravante sulle imprese nei confronti della committente: solidale fra tutte le partecipanti all’A.T.I. o gravante solamente sulla mandataria - capogruppo. A tal fine, si parla di
    • raggruppamento orizzontale, quando la responsabilità solidale delle imprese si intende per l’intera esecuzione dei lavori concordati;
    • raggruppamento verticale, quando ciascuna impresa, mantenendo il vincolo della solidarietà della mandante – capogruppo, è responsabile unicamente per i propri lavori;
  • durata: la precisazione relativa allo scioglimento del contratto una volta che l’opera per la quale è stata costituita l’A.T.I. è stata eseguita;
  • fatturazione: le modalità di determinazione dei corrispettivi spettanti a ciascuna partecipante all’A.T.I., mediante fatturazione diretta o meno alla committente, con previsione della ripartizione dei costi sostenuti;
  • foro esclusivo: la previsione di un Foro di competenza esclusiva per la risoluzione di eventuali controversie che potrebbero insorgere nell’esecuzione del mandato o del contratto con la committente.

Una volta redatto l’atto costitutivo, le imprese possono regolamentare i propri rapporti con la mandataria – capogruppo mediante la redazione di un regolamento interno che disciplini:

  • esecuzione: per compiere le prestazioni concordate nell’atto costitutivo, le imprese concordano:
    • quali attrezzature e/o macchinari utilizzare per l’esecuzione dei lavori;
    • quale personale impiegare, indicando se sia in possesso di adeguate e necessarie qualifiche professionali o meno;
    • quali dispositivi di protezione individuale per ogni dipendente verranno utilizzati;
    • l’obbligo di utilizzare un tesserino di riconoscimento per ogni dipendente o collaboratore conforme alle normative vigenti;
  • scadenze: è necessario concordare non solo le direttive, ma anche le tempistiche stabilite dalla mandataria – capogruppo per l’esecuzione delle prestazioni, al fine di garantire alla committente la conclusione dei lavori secondo gli standard pattuiti nel contratto;
  • documentazione: le imprese concordano tempi e modalità per la consegna alla mandataria – capogruppo di ogni eventuale documentazione richiesta dalla committente;
  • responsabilità: ogni impresa può o meno assumersi la responsabilità in materia di
    • salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
    • regolarità retributiva e contributiva dei propri dipendenti e collaboratori;
    • tutela dell’ambiente;
    • trattamento dei dati personali;
      • contestazioni: si possono altresì concordare le modalità di contestazione della mandataria – capogruppo alle imprese inerenti eventuali violazioni di direttive, di tempistiche ovvero di obblighi pattuiti nel contratto e/o nel regolamento interno;
      • violazioni delle imprese: le parti possono prevedere o meno la responsabilità della mandataria – capogruppo in caso di inadempimento del contratto da parte di una delle imprese partecipanti all’A.T.I., stabilendo:
    • le modalità di risoluzione del contratto;
    • l’applicazione di eventuali penali concordate nel contratto;
    • il risarcimento dei danni;
    • la regolamentazione dei corrispettivi e ripartizione dei costi sostenuti dalle altre imprese;
    • la manleva dell’impresa cui viene contestata la violazione nei confronti delle altre partecipanti all’A.T.I.;
  • corrispettivi: la misura in cui i corrispettivi ed i costi saranno suddivisi tra le imprese, con specificazione delle modalità di fatturazione di ciascuna partecipante;
  • polizza assicurativa: la stipula di polizze assicurative, i cui riferimenti, come per esempio il numero di polizza ed il massimale, vengono indicati nel regolamento interno;
  • clausola di riservatezza: la previsione dell’obbligo di riservatezza su tutte le informazioni e sulla documentazione condivisa tra le imprese, nonché tra le imprese e la committente, con la determinazione delle modalità delle misure da adottare al fine di mantenere riservati tutte le informazioni ottenute;
  • foro esclusivo: la determinazione del il Foro di competenza esclusiva per la risoluzione di eventuali controversie che possano insorgere nell’esecuzione del mandato tra le imprese partecipanti all’A.T.I..

Il mandato, con la relativa procura alla mandataria – capogruppo, deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate entro venti giorni dalla sua sottoscrizione ed è sottoposto a tassazione fissa.

Per quanto riguarda il regime fiscale dell’A.T.I., il legislatore non ha dettato un’apposita normativa ad hoc; pertanto, la disciplina viene desunta dalle pronunce giurisprudenziali e dai regolamenti ministeriali nn. 9/571 del 30.03.1979 e 9/782 del 17.11.1983.

Innanzitutto, è necessario distinguere tra:

  • l’esecuzione di un’opera indivisibile, che configura una società di fatto: i costi ed i ricavi vengono ricondotti direttamente in capo all’A.T.I.;
  • l’esecuzione di un’opera divisibile, che non configura alcunché: il reddito imponibile viene imputato alle singole imprese partecipanti all’A.T.I..

Con questa panoramica generale sulla costituzione dell’Associazione Temporanea di Imprese si confida che il lettore possa trovare spunto per implementare l’efficienza della propria organizzazione aziendale, mediante l’utilizzo di un modello contrattuale adeguato alle proprie esigenze imprenditoriali.

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www.meterangelo.it

Lunedì, 23 Gennaio 2017. Postato in Gestione Aziendale, Hard Skill, Supply chain management

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