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ANCORA SUI CONTROLLI A DISTANZA

ANCORA SUI CONTROLLI A DISTANZA

Di Patrizia D’Ercole

Con la recentissima circolare n. 5 del 19 febbraio 2018, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito talune indicazioni operative in ordine alle problematiche inerenti l’installazione e l’utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 300/1970, così come modificata dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 attuativo della Legge Delega 10 dicembre 2014, n. 183, meglio nota come Jobs “Act”.

L’Ispettorato, dopo aver ribadito che, in applicazione della normativa vigente, l’autorizzazione all’installazione di tali apparecchiature è subordinata alla sussistenza di ragioni organizzative e produttive, di sicurezza sul lavoro e di tutela del patrimonio aziendale, ha chiarito che sebbene l’eventuale ripresa dei lavoratori, di norma, dovrebbe avvenire in via incidentale e con carattere di occasionalità, tuttavia, se sussistono le ragioni giustificatrici del controllo, nulla impedisce di inquadrare direttamente l’operatore senza introdurre condizioni quali, per esempio, “l’angolo di ripresa” della telecamera oppure “l’oscuramento del volto del lavoratore”.

Inoltre, fermo restando che le riprese effettuate devono essere coerenti e strettamente connesse con le ragioni legittimanti il controllo così come dichiarate nell’istanza, non appare fondamentale specificare il posizionamento predeterminato e l’esatto numero delle telecamere da installare, in quanto lo stato dei luoghi e il posizionamento delle merci o degli impianti produttivi è spesso oggetto di continue modificazioni nel corso del tempo (si pensi ad esempio alla rotazione delle merci nelle strutture nei magazzini di smistamento) e pertanto rendono scarsamente utile una analitica istruttoria basata su planimetrie che nel corso del breve periodo non sono rappresentative del contesto lavorativo.

La verifica della stretta connessione dell’uso dell’impianto di controllo con le esigenze di tutela rappresentate nell’istanza, nonché la coerenza tra la dislocazione delle telecamere e tali esigenze sono in tal modo demandati ai controlli ispettivi successivi.

A tale apparente apertura dell’INL corrisponde però un irrigidimento dell’Istituto che solleverà non poche incertezze.

L’INL rileva infatti altresì come la nuova ragione giustificatrice del controllo a distanza dei lavoratori introdotta dal D.Lgs. n. 151%2015 sopra citato, rappresentata dalla tutela del patrimonio aziendale, necessita di un’attenta valutazione da pare dell’Ispettorato in sede di analisi della richiesta autorizzativa, in quanto l’ampiezza della nozione di “patrimonio aziendale” rischia di non trovare una adeguata delimitazione e, conseguentemente, non fungere da “idoneo filtro” all’ammissibilità delle richieste di autorizzazione.

Nel tentativo di bilanciare i contrapposti interessi del datore di lavoro e del lavoratore, l’Ispettorato si richiama ai principi di legittimità e determinatezza del fine perseguito, nonché di proporzionalità, correttezza e non eccedenza del trattamento dei dati personali rinvenibili nella normativa in materia di privacy.

In particolare, l’INL precisa che, in effetti, è solo laddove non sia possibile fare utilmente ricorso ad altre forme di tutela del patrimonio aziendale ovvero le stesse si siano rivelate infruttuose che possono essere legittimamente impiegati i sistemi di videosorveglianza; infatti, afferma l’Ispettorato, occorre procedere secondo un sistema di gradualità, effettuando i controlli più invasivi solo a fronte della rilevazione di specifiche anomalie e comunque all’esito dell’esperimento di misure preventive meno limitative dei diritti dei lavoratori. In tale bilanciamento di contrapposti interessi, continua l’INL, non possono non rientrare anche quelli relativi all’intrinseco valore o all’agevole asportabilità dei beni costituendi il patrimonio aziendale.

L’INL, afferma poi che l’accesso alle immagini in tempo reale da postazione remota (stanza della guardiania, Smartphone o quant’altro) deve essere autorizzato solo in casi eccezionali, debitamente motivati.

Inoltre, l’accesso alle immagini registrate, sia da remoto che “in loco”, deve essere necessariamente tracciato anche tramite apposite funzionalità che consentano la conservazione dei “log di accesso” per un congruo periodo, non inferiore a 6 mesi; pertanto non va più posta più come condizione, nell’ambito del provvedimento autorizzativo, l’utilizzo del sistema della “doppia chiave fisica o logica”.

Quanto, poi, al “perimetro” spaziale di applicazione della disciplina in esame, seguendo un risalente orientamento giurisprudenziale, l’INL arriva ad affermare che il preventivo accordo sindacale o il provvedimento dell’Ispettorato del lavoro sono necessari ai fini della legittima installazione di telecamere anche laddove le stesse siano ubicate o riprendano spazi in cui i lavoratori hanno accesso anche occasionalmente. Sarebbero invece da escludere dall’applicazione della norma quelle zone esterne estranee alle pertinenze della ditta, quali il suolo pubblico, anche se antistante alle zone di ingresso all’azienda, nelle quali non è prestata attività lavorativa.

Da ultimo, l’Ispettorato si sofferma sui sistemi di riconoscimento biometrico installati sulle macchine con lo scopo di impedirne l’utilizzo a soggetti non autorizzati. Sul punto, l’INL afferma che laddove tale sistema di riconoscimento biometrico sia necessario per avviare il funzionamento della macchina, lo stesso può essere considerato uno strumento indispensabile per rendere la prestazione lavorativa e che, in quanto tale, ricada sotto la previsione del 2° comma dell’art. 4 della Legge n. n. 300/1970 che, per l’utilizzo di tali strumenti, consente di prescindere sia dall’accordo con le rappresentanze sindacali sia dal procedimento amministrativo di carattere autorizzativo. Naturalmente, restano comunque fatti salvi tutti gli adempimenti privacy previsti dalla disposizioni di legge e dai provvedimenti del Garante per la tutela dei dati personali, necessari ai fini del legittimo utilizzo dei dati raccolti dal datore di lavoro per “tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, ivi inclusi quelli disciplinari (3° comma, art. 4).

Venerdì, 23 Febbraio 2018.

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