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La definizione normativa di startup

La definizione normativa di startup

20190219 fondoconsul logoLa definizione di startup innovativa è contenuta nel secondo comma dell’art. 25 del decreto 179/2012 secondo cui può definirsi start-up innovativa una società di capitali, “costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione”, che possieda determinati requisiti analiticamente indicati dalla stessa norma e che, soprattutto, abbia come “oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico”.

Quali sono i requisiti di una startup innovativa?

Innanzitutto, la startup deve essere una società di capitali costituita non più di sessanta mesi prima della presentazione della domanda e la sede principale dei suoi affari e interessi deve trovarsi nel territorio italiano.

L’oggetto sociale esclusivo o prevalente deve essere quello dello sviluppo, della produzione e della commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Inoltre, il valore della produzione annua, risultante dall’ultimo bilancio approvato al massimo entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio (e verificabile ovviamente solo dal secondo anno di attività), non deve superare i cinque milioni di euro e non devono distribuirsi o non devono essere stati distribuiti utili.

La start up, poi, non deve essere derivata da una fusione o da una scissione societaria né deve essere stata costituita a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

Infine deve ricorrere, come ultimo requisito, almeno uno dei seguenti tre:

  • le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15% del maggior valore fra costo e valore totale della produzione.
    A tal proposito occorre sottolineare che non rientrano tra le spese per ricerca e sviluppo quelle per l’acquisto e la locazione di beni immobili, mentre vi rientrano, in aggiunta rispetto a quanto in generale previsto dai principi contabili, le spese relative allo sviluppo pre-competitivo e competitivo, quelle relative ai servizi di incubazione offerti da incubatori certificati, i costi lordi per il personale interno e i consulenti esterni impiegati nelle apposite attività e le spese legali necessarie per la registrazione e la protezione di proprietàintellettuale, termini e licenze.
  • almeno un terzo di dipendenti o collaboratori possiede il titolo di dottorato di ricerca o sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure possiede una laurea e ha svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, oppure almeno due terzi di dipendenti o collaboratori possiedono una laurea magistrale.
  • l’impresa è titolare, depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale oppure è titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originarioregistrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, a condizione che tali privative afferiscano direttamente all’oggetto sociale e all’attività d’impresa.

Come si costituisce una startup innovativa

Per costituire una start up innovativa, quindi, è innanzitutto necessario costituire una società secondo i metodi tradizionali, recandosi dal notaio per quanto di sua competenza. Le regole per la costituzione e i limiti di capitale sociale sono quelli previsti in generale per la forma societaria prescelta, senza alcuna peculiarità. L’importante è che la società costituita rientri nella famiglia delle società di capitali e non in quella delle società di persone.

Una volta costituita la società, è necessario dichiarare l’inizio di attività e far sì che l’impresa creata risponda a tutti i requisiti individuati nel paragrafo precedente, necessari per poter divenire start up innovativa.

Fatto questo, basta richiedere l’iscrizione nell’apposita sezione del Registro delle imprese, che può perdurare per massimo cinque anni dalla costituzione della società.

Iscrizione nella sezione dedicata del Registro delle imprese

All’iscrizione nella sezione del Registro delle imprese dedicata alle start up innovative (cumulabile con quella effettuata nella sezione ordinaria) si provvede mediante presentazione della domanda in maniera telematica, con firma digitale, tramite Comunicazione Unica.

Nel modello informatico messo a disposizione dal registro delle impresevanno indicate tutte le informazioni indispensabili per attestare il possesso dei requisiti necessari affinché la società possa essere identificata come start up innovativa.

Una utile guida interattiva alla costituzione di una startup innovativa è stata messa a punto dalla infocamere ed è pubblicata nel sito del registro imprese:

http://startup.registroimprese.it/isin/static/startup/index.html

Attraverso un percorso guidato diventa estremamente semplice verificare se si hanno i requisiti per dare inizio a una startup.

I vantaggi di una startup innovativa

Alle start up innovative, come in parte accennato, il nostro ordinamento attribuisce una serie di vantaggi di varia natura.

Innanzitutto, per provvedere alla costituzione della start up, come visto è possibile utilizzare un modello standard, anche facendo ricorso alla firma digitale.

Le start up innovative, poi, possono fare ricorso al crowdfundig e raccogliere, così, capitali su piattaforme online e accedere in maniera semplificata, gratuita e diretta al Fondo Centrale di Garanzia.

Anche il diritto del lavoro per le start up innovative è parzialmente diverso rispetto a quello tradizionale, specie per quanto riguarda i limiti alla stipula di contratti a tempo determinato che possono avere una durata complessiva anche di 48 mesi.

I lavoratori, poi, possono essere retribuiti con stock option e i collaboratori esterni possono essere remunerati attraverso i sistemi di cd. work for equity. In entrambi i casi in cambio dell’irrilevanza delle assegnazioni sia da un punto di vista fiscale che da un punto di vista contributivo.

L’Agenzia ICE, infine, offre loro un sostegno specifico nel processo di internazionalizzazione.

Ulteriori vantaggi si estrinsecano in alcune facilitazioni previste per l’accesso al credito bancario, nella gestione societaria flessibile, nella semplificazione burocratica e nell’applicazione del fail-fast che esonera le startup innovative dal fallimento.

In particolare: gli incentivi fiscali

Nell’analizzare i vantaggi di una start up innovativa, non si deve dimenticare, poi, di mettere sotto una particolare luce quelli di carattere fiscale.

Innanzitutto, l’avvio dell’impresa è esonerato dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria e dal pagamento del diritto annuale alle Camere di commercio.

Inoltre per le persone fisiche e giuridiche che investono in start up innovative sono previsti degli incentivi fiscali per gli anni dal 2013 al 2016, che si estrinsecano, rispettivamente, nella detrazione Irpef del 19% e nella deduzione del 20% dall’imponibile Ires. Tali percentuali si alzano al 25% e al 27% se l’investimento interessa start up a vocazione sociale o operanti nel settore energetico.

Investitori

Per incoraggiare gli investitori a finanziare le start up innovative, a partire dal 2016 è stato previsto l’innalzamento della soglia di investimenti ammissibili per ciascuna di esse: tale soglia non corrisponde più a 2,5 milioni di euro l’anno per quattro anni ma è stata elevata a complessivi 15 milioni di euro, calcolabili su un arco temporale quinquennale.

Il cd. holding period, inoltre, è stato innalzato da due a tre anni, pena la decadenza dalle agevolazioni conseguenti l’investimento. Si ricorda che il cd. holding period è il periodo obbligatorio in cui l’investimento va mantenuto.

Finanziamenti

Ma oltre che sperare negli investimenti di soggetti terzi, le start up innovative possono trovare sostentamento anche in numerosi finanziamenti europei, nazionali e regionali, messi a disposizione da bandi ad esse dedicati e idonei a combattere l’alto tasso di mortalità delle imprese di nuova costituzione.

Per poter “scovare” il bando adatto alle proprie esigenze, le start up innovative possono cercare sul web nei siti istituzionali a ciò dedicati. Si segnala a tal proposito che nel 2015 è stato inaugurato un portale nazionale dei finanziamenti alle start up, accedendo al quale è possibile consultare tutti i bandi in essere, suddivisi per singola regione.

Per Maggiori Info:

www.fondoconsul.it - [email protected] 

Lunedì, 18 Febbraio 2019. Postato in Gestione Aziendale, Hard Skill

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