Contratti collettivi: benefici normativi e contributivi
Articolo scritto da Avv. Patrizia D'Ercole
Sul concetto di equivalenza dei contratti collettivi ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi
Con la circolare n. 9 dello scorso 10 settembre, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito interessanti chiarimenti sul concetto di equivalenza tra i contratti collettivi ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi di cui all’art. 1, comma 1175 della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007).
Tale disposizione stabilisce che i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati, oltre che al possesso da parte dei datori di lavoro del documento unico di regolarità contributiva ed all’osservanza degli altri obblighi di legge, altresì al “rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonchè di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Già la circolare dell’INL n. 7/2019 aveva chiarito, lo scorso mese di maggio, che l’accertamento circa il rispetto di tali accordi avrebbe dovuto essere effettuato sul merito del trattamento economico e normativo effettivamente garantito ai lavoratori e non basarsi su un accertamento legato ad una mera formale applicazione del contratto sottoscritto dalle “organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Residuava, quindi, un margine di dubbio sulla possibilità che i datori di lavoro che non applicassero tali contratti ma garantissero comunque trattamenti economici di miglior favore ai propri dipendenti potesse usufruire dei benefici in questione.
Tale quesito non è irrilevante nel settore logistico, in cui, come noto, sono spesso applicati contratti collettivi stipulati da sindacati “minori” ed in cui, sovente, è stata adottata una interpretazione estensiva del concetto di equivalenza, in modo da poter accedere ai benefici previsti dalla legge.
Sul punto, la circolare n. 9/2019 ha definitivamente chiarito che, con esclusivo riferimento al legittimo godimento dei benefici normativi e contributivi, non è sufficiente tenere in considerazione la parte economica, in quanto il “rispetto” dei contratti collettivi in questione coinvolge anche la parte normativa, ossia quelle clausole che disciplinano i rapporti individuali relativamente a tematiche come le ferie, l’orario di lavoro, i trattamenti di malattia, il periodo di prova, ecc.
Dunque, gli operatori dovranno tenere conto del fatto che, in sede di verifica ispettiva o giudiziale, la verifica circa la legittimazione ad usufruire dei benefici di legge avrà natura sostanziale e non solo formale, estendendosi alla verifica del trattamento complessivamente applicato al lavoratore, non essendo sufficiente il semplice riconoscimento al personale di retribuzioni più alte rispetto a quelle previste dal contratto collettivo minore eventualmente applicato.
AVV. PATRIZIA D’ERCOLE
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