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LE NUOVE REGOLE PER I CALL CENTER. TUTTI I CALL CENTER.

LE NUOVE REGOLE PER I CALL CENTER. TUTTI I CALL CENTER.

Di Patrizia D’Ercole

La Legge di Stabilità per il 2017 (L. n. 232/2016), entrata in vigore il 1° gennaio 2017, tra l’altro, ha modificato l’art. 24-bis D.L. n. 83/2012, introducendo una serie di modifiche in materia di call center.

Sebbene siano ormai passati diversi mesi dall’entrata in vigore della Legge di Stabilità, molte imprese dotate di un call center aziendale non hanno ancora assolto agli obblighi di legge, il cui adempimento avrebbe dovuto essere effettuato entro il 2 marzo scorso, ritenendo (erroneamente) di non esservi tenute.

Infatti, se è vero che la parte più rilevante della nuova normativa attiene all’ipotesi della delocalizzazione o dell’esternalizzazione dei call center in Paesi al di fuori della Comunità Europea – prevedendosi che gli operatori economici che intendono procedere in tal senso debbono, almeno 30 giorni prima del trasferimento all’estero: informare il Ministero del Lavoro, indicando i lavoratori coinvolti; informare il MISE, indicando le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico ed utilizzate per i servizi delocalizzati; informare il Garante della Privacy, indicando le misure adottate per garantire il rispetto della legislazione sia in materia di tutela dei dati personali sia di quella relativa al ROC, essendo altrimenti dovuta una sanzione di 150.000 Euro – è anche vero che vi sono specifiche previsioni anche con riferimento alle imprese che istituiscono o mantengono in Italia il proprio servizio di contact center.

Nello specifico, l’art. 24 sopra citato, ai commi 11 e 12, stabilisce che “tutti gli operatori economici che svolgono attività di call center su numerazioni nazionali devono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, iscriversi al Registro degli operatori di comunicazione di cui alla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, comunicando, altresì, tutte le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi di call center. L’obbligo di iscrizione sussiste anche a carico dei soggetti terzi affidatari dei servizi di call center e deve essere contemplato nel contratto di affidamento del servizio. L’inosservanza dell’obbligo di cui al comma 11 comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa pari a 50.000 euro”.

Dalle FAQ esplicative dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Servizio Ispettivo Registro e Corecom, emanate all’inizio di quest’anno, nonché dai chiarimenti resi dal Ministero del Lavoro, dal Ministero dello Sviluppo Economico (“Mise”) e dal Garante della Privacy relativamente all’obbligo di iscrizione a tale Registro (c.d. “ROC”) degli operatori economici esercenti attività di call center così come dei terzi affidatari di tali servizi, emerge che l’obbligo di iscrizione al ROC non è più previsto solo a carico di coloro che svolgono detta attività in via prevalente, ma risulta sancito a carico di ogni operatore economico (intendendosi per tale qualunque soggetto che offre beni e servizi sul mercato, a prescindere dalla forma giuridica di riferimento), indipendentemente dalla prevalenza o meno dell’attività di call center rispetto al resto della propria attività (essendo sufficiente che l’attività di call center sia effettuata utilizzando numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico) e dal numero dei dipendenti, in caso di servizio outbound così come di servizio in bound.

In altri termini, ogni azienda che metta a disposizione dei propri clienti un numero per prenotazioni, assistenza e quant’altro, è tenuto ad adempiere all’obbligo di iscrizione al ROC, denunciando le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico ed utilizzate per i servizi di call center. Inoltre, l’azienda deve dare informativa all’utente circa il Paese nel quale è situato come prima cosa all’atto della chiamata.

In mancanza, l’impresa è esposta al rischio di dovere provvedere al pagamento della sanzione amministrativa, invero piuttosto ingente, prevista dalla legge (50.000 Euro).

Non è peraltro chiaro se anche il ritardo nell’iscrizione rispetto al termine del 2 marzo 2017 sopra indicata farà scattare automaticamente la sanzione.

Nel dubbio, il suggerimento dell’Ispettorato presso il Ministero del Lavoro, è quello di ottemperare quanto prima agli adempimenti previsti dalla nuova disposizione.

Venerdì, 19 Maggio 2017. Postato in Hard Skill, Marketing vendite, Marketing vendite

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