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Il piano di emergenza e la gestione dei grandi rischi, obblighi e responsabilità

Il piano di emergenza e la gestione dei grandi rischi, obblighi e responsabilità

di Enrico Pistone

Parliamo del piano di emergenza che deve essere predisposto per gestire efficacemente i grandi rischi.

Non sempre nelle aziende sono chiari i doveri e le responsabilità, spesso affidati all’esterno.

L’art. 18 comma 1 lettere b) e t) D.lgs 81/2008 definisce l’obbligo del Datore di Lavoro di adottare, tra le misure necessarie per la sicurezza e salute dei lavoratori, quella di “provvedere alla prevenzione degli incendi e all’organizzazione dell’evacuazione del luogo di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato”.

Queste misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva ed al numero di lavoratori presenti.

Per garantire il raggiungimento di questi obiettivi, l’articolo 43 del T.U. impone allo stesso Datore di Lavoro di:

  1. Organizzare rapporti con gli enti pubblici competenti di primo soccorso e di salvataggio, di lotta antincendio e di gestione dell’emergenza;
  2. Designare preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi e di lotta antincendio, evacuazione dai luoghi di lavori in caso di pericolo grave ed immediato;
  3. Informare i lavoratori esposti a pericoli gravi ed immediati circa le misure di prevenzione predisposte ed i comportamenti che devono essere adottati;
  4. Programmare gli interventi da adottare e le istruzioni da seguire in modo da cessare la propria attività mettendosi al sicuro (questo comportamento deve essere rispettato anche in occasione della prova di evacuazione annuale);
  5. Adottare i provvedimenti affinché un lavoratore in caso di pericolo grave ed imminente per la propria sicurezza in caso si veda nell’impossibilità di contattare il proprio superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di questo pericolo, tenendo conto della conoscenza dei mezzi tecnici disponibili.

Inoltre è opportuno che il complesso di questi obblighi gravi non solo sul Datore di Lavoro ma anche sui dirigenti prevenzionistici designati dal D.lgs 81/2008.

Nell’ambito del modello di impresa sicura derivante dal recepimento della Legislazione Comunitaria, La predisposizione del piano di emergenza rientra tra gli obblighi primari facenti capo al dovere di sicurezza.

La filosofia di fondo espressa alla redazione del piano di emergenza, è quella di porre l’incolumità dei lavoratori (sia nella dimensione collettiva, che in quella singolarmente considerata), su un piano di assoluta centralità rispetto a qualsiasi altro valore o interesse economico proprio dell’azienda, come riportato nell’art 43 comma 4 sempre del D.lgs 81/2008.

L’obiettivo comune di tutela è pensato e tratteggiato, in buona sostanza, come obiettivo condiviso e da condividere, nell’ambito di quel modello sinergico e compartecipativo tra le varie componenti aziendali, che la normativa di derivazione comunitaria ha previsto come vera e propria fase di gestione aziendale.
Non solo, ma la normativa parla anche di piano di miglioramento che deve essere studiato e previsto a seguito delle prove effettuate periodicamente e che hanno lo scopo di salvaguardare, come dicevamo, la salute dei lavoratori ed ovviamente in fase successiva anche l’azienda, da rischi che potrebbero comprometterne la funzionalità ed il business.

Non solo, ma l’art. 46 del D.lgs 81/2008 ha stabilito come formula innovativa e di ampia portata, che la prevenzione incendi sia “funzione di preminente interesse pubblico, diretta a conseguire gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni dell’ambiente”. Ecco quindi che i contenuti del piano di emergenza stabiliti dal decreto del Ministero dell’Interno sin dal 10 marzo 1998, vanno ad intersecarsi con quelli relativi all’ambiente circostante per cui il Datore di Lavoro di un’azienda può essere chiamato a rispondere.

A supporto sono stati istituiti presso ogni direzione regionali dei Vigili del Fuoco alcuni nuclei specialistici per l’effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende.

Altre caratteristiche essenziali del piano di emergenza devono essere la chiarezza e la precisione, agevolate dal ricorso a procedure standardizzate, e la flessibilità, doti indispensabili a fronteggiare quelle situazioni imprevedibili che si definiscono “emergenza nell’emergenza”.

Importante ricordare anche che il Legislatore in questi casi ha ritenuto di far coincidere l’area dell’adempimento procedurale con quella dell’adempimento documentale assimilandola, in tal modo (è bene ricordarlo) all’attività di valutazione dei rischi aziendali.

Per concludere è bene ricordare il ruolo dei lavoratori nella gestione dei grandi rischi ed in generale nelle situazioni di emergenza, comportanti situazioni di pericoli gravi ed immediati, sanzionando penalmente il rifiuto ingiustificato degli stessi alla loro designazione quali componenti della squadra di emergenza (art. 43 comma 3 D.lgs 81/2008).

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Lunedì, 05 Ottobre 2020. Postato in Gestione Aziendale, Hard Skill

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