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Il contratto di agenzia

Il contratto di agenzia

A cura dell’Avv. Gianluca Meterangelo del Foro di Milano

Il contratto di agenzia costituisce una delle formule più utilizzate dalle aziende per promuovere i propri prodotti e servizi sul mercato, senza dover sostenere i costi del lavoro subordinato ed i costi dei servizi pubblicitari.

Nel contratto, quindi, troviamo un agente (persona fisica o persona giuridica) che collabora in modo stabile ed autonomo con l’azienda, promuovendo e concludendo contratti di vendita relativi ad una serie di prodotti o servizi tra l’azienda ed i terzi in una zona preventivamente determinata, assumendosi sia i costi, sia i rischi connessi con l’esercizio della propria professione.

Le fonti normative che regolano il contratto di agenzia sono costituite dagli articoli 1742 e seguenti del codice civile e dagli Accordi Economici Collettivi.

Nell’anno 2014 le rappresentanze sindacali hanno sottoscritto l’ultimo Accordo Economico Collettivo, disciplina dei rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale nei settori industriali e della cooperazione, formando in tal modo un complesso di disposizioni dirette a regolamentare il modello contrattuale esistente, in considerazione del ruolo svolto dagli agenti in un sistema economico attraversato da una grave e perdurante crisi.

L’Accordo Economico Collettivo ha, quindi, introdotto una serie di nuovi diritti e doveri, tra cui:

  • il diritto di ottenere un documento sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto di agenzia, il quale deve essere provato per iscritto;
  • il dovere di lealtà e buona fede gravante
    • sull’agente, che deve tutelare gli interessi del preponente, seguendo le sue istruzioni e direttive per l’attività di propaganda e di conclusione degli affari;
    • sul preponente, che deve fornire all’agente senza ritardo e per iscritto tutte le informazioni relative al mercato nel quale si troverà ad operare, relative al lancio di nuovi prodotti, alle politiche di vendita e di sviluppo aziendale, alle modifiche del volume delle operazioni commerciali, alla previsione di mancate consegne, alle variazioni della proprietà aziendale, nonché alle modifiche dei livelli produttivi e qualitativi dell’azienda. Per questo motivo vi è l’obbligo di organizzare dei corsi di formazione e di aggiornamento a cadenza biennale;
    • sul preponente, al quale è fatto divieto di concludere autonomamente affari nella stessa zona assegnata all’agente;
      • il divieto dello star del credere, che vieta qualsiasi patto con cui il preponente pone a carico dell’agente una responsabilità per l’inadempimento del terzo. Solamente in via eccezionale è consentito concordare per singoli affari un obbligo di garanzia, che non deve essere superiore alla provvigione per il medesimo affare e dietro pagamento di un apposito corrispettivo;
      • il diritto alla provvigione a favore dell’agente, da liquidarsi entro la fine di ogni trimestre, per:
        • tutti gli affari conclusi per effetto del suo intervento;
        • tutti gli affari conclusi dal preponente con i terzi che in precedenza erano stati acquisiti come clienti dall’agente per affari dello stesso tipo;
        • tutti gli affari conclusi dal preponente con i clienti di zona dell’agente.

E’ stato così introdotto il diritto di esclusiva dell’agente nella zona in cui esso opera. Tuttavia, per volontà delle parti, è possibile prevedere una deroga, mediante l’inserimento di una clausola specifica nel contratto. Tale diritto può essere esteso anche dopo la cessazione del rapporto, nel limite massimo consentito di due anni, e prende il nome di patto di non concorrenza.

Per consentire una migliore dinamica del rapporto, volto alla sua conservazione, l’Accordo Economico Collettivo deroga alla normativa vigente, concedendo al preponente la possibilità di modificare unilateralmente il contenuto economico del contratto nel rispetto dei seguenti criteri:

  • variazione di zona, prodotti, provvigioni e clientela comportanti una diminuzione del contenuto economico nel limite del 5% rispetto all’anno precedente, senza alcun obbligo di comunicazione all’agente;
  • variazioni di entità superiore al 5% ed inferiore al 15%, previa comunicazione scritta all’agente almeno due mesi prima, salvo diverso accordo pattuito tra le parti in contratto mediante l’inserimento di una specifica clausola;
  • variazioni di entità superiore al 15%, previa comunicazione scritta all’agente da inviare nei medesimi termini previsti per la risoluzione del rapporto di lavoro, salvo diverso accordo pattuito tra le parti in contratto mediante l’inserimento di una specifica clausola;
  • se l’agente non intende proseguire il rapporto di lavoro sulla base delle predette variazioni, può comunicare al preponente la propria volontà di recedere dal contratto, previa comunicazione scritta almeno 30 giorni prima. Tale termine viene computato come termine di preavviso.

Quando il preponente esegue le prestazioni a favore del terzo o avrebbe dovuto farlo in presenza di un termine, matura il diritto alla provvigione. Le parti possono diversamente concordare, mediante apposita clausola nel contratto, il diritto alla provvigione al momento del pagamento da parte del terzo.

La nuova formulazione della norma prevede, quindi, il diritto dell’agente alla provvigione in ogni caso, contemplando così anche l’ipotesi in cui l’affare non ha avuto esecuzione per causa imputabile al preponente, salvo il caso in cui la mancata esecuzione sia legittima.

Nel caso in cui, invece, il contratto non abbia esecuzione per causa imputabile al terzo, l’agente non maturerà alcuna provvigione e, qualora l’avesse già percepita, sarà tenuto alla sua restituzione.

E’ dovuta, in ogni caso, una provvigione parziale all’agente quando il preponente ed il terzo concordino in un momento successivo alla conclusione del contratto di non dare esecuzione allo stesso ovvero di eseguirlo solamente in parte.

In caso di insolvenza parziale del terzo, se la perdita subita dall’azienda è inferiore all’importo pattuito per la provvigione, il preponente verserà all’agente la differenza, salvo il caso di insolvenza parziale del terzo in misura inferiore al 15% che non altera ll’ammontare della provvigione concordata.

Il diritto alla provvigione sussiste anche dopo la cessazione del rapporto, se

  • il terzo invia la proposta all’agente prima della cessazione del rapporto, restando irrilevante il momento della conclusione del contratto;
  • il contratto viene concluso entro sei mesi dalla cessazione del rapporto, grazie all’attività di propaganda svolta dall’agente,

con esclusione per il nuovo agente del diritto alla provvigione;

  • il diritto di recesso dal contratto a tempo indeterminato, con preavviso nei termini stabiliti dall’Accordo Economico Collettivo, non dovuto, invece, per i contratti a tempo determinato.

Per questi ultimi, il preponente ha l’obbligo di comunicare all’agente, almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto, la disponibilità al rinnovo: in questo caso il preponente non potrà stabilire alcun periodo di prova.

E’ possibile inserire nel contratto una clausola risolutiva espressa, che consenta al preponente di recedere immediatamente dal contratto per grave inadempimento dell’agente (sia inteso come “giusta causa” di licenziamento, sia come grave danno subito per il calo delle vendite nella zona affidata all’agente).

La legge concede alle parti la possibilità di concordare un patto di prova per un periodo di sei mesi, durante il quale l’azienda può recedere senza obbligo di preavviso e senza versare le provvigioni maturate. Nel caso in cui le parti concordino un periodo di durata superiore, il patto si considera di diritto valido solo per sei mesi dalla sottoscrizione del contratto;

      • l’indennità per la risoluzione del rapporto, c.d. F.I.R.R., quantificata nell’Accordo Economico Collettivo e da accantonare annualmente presso la Fondazione Enasarco;
      • l’indennità suppletiva di clientela a favore dell’agente in caso di prosecuzione del rapporto per almeno un anno: la quantificazione dell’indennità è stabilita nell’Accordo Economico Collettivo in un misura percentuale rispetto alle provvigioni percepite in corso di rapporto. Il diritto all’indennità non matura nel caso di risoluzione del rapporto per fatto imputabile all’agente. L’indennità viene riconosciuta anche alla cessazione dei contratti a termine;
      • l’indennità meritocratica a favore dell’agente per aver apportato un incremento di clientela e/o di giro d’affari che comportino sostanziali vantaggi per l’azienda, anche a seguito della cessazione del rapporto: la misura dovuta è stabilita nell’Accordo Economico Collettivo secondo il valore dell’incremento del giro d’affari del preponente. Il diritto all’indennità non viene riconosciuto se il rapporto si scioglie per causa imputabile all’agente. Tale indennità viene liquidata anche a seguito di cessazione del contratto a termine. L’indennità non è dovuta quando il suo ammontare risulta inferiore alle predette indennità.

La disciplina relativa al contratto di agenzia, così come coordinata nell’Accordo Economico Collettivo, può essere derogata dalle parti solamente in senso più favorevole all’agente; pertanto, ogni patto peggiorativo è considerato nullo.

Non si esclude nel breve periodo la sottoscrizione di un nuovo Accordo Economico Collettivo di settore da parte delle rappresentanze sindacali.

Con questa panoramica generale sui contratti di agenzia si confida che il lettore possa trovare spunto per implementare i modelli contrattuali in suo possesso, sulla base delle proprie esigenze aziendali.

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Lunedì, 14 Novembre 2016. Postato in Gestione Aziendale, Hard Skill, Gestione aziendale

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