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Joint Venture

Joint Venture

A cura dellAvv. Gianluca Meterangelo del Foro di Milano

Con la locuzione “Joint Venture” si fa riferimento ad un “Contratto con cui due o più imprese, anche appartenenti a stati diversi, si impegnano a collaborare nella realizzazione di un determinato progetto per suddividere i rischi e sfruttare le reciproche competenze” (Corriere della Sera)

Partendo dalla definizione sopra citata si comprendono quelle che sono le finalità di tale tipologia contrattuale.

Innanzitutto la collaborazione instaurata attraverso una Joint Venture consente ad un’impresa di soddisfare diverse esigenze, tra cui:

  • Entrare in contatto con altra impresa situata nel luogo di esecuzione dell’opera coordinando in maniera più efficiente l’esecuzione stessa;
  • Risolvere difficoltà a livello produttivo mediante la condivisione di tecnologie e macchinari produttivi con altra impresa;
  • La gestione con altra impresa concorrente delle fasi produttive al fine di ottimizzare i risultati e essere più competitiva sul mercato.

Le sopra specificate finalità sono correlate a vantaggi sia dal punto di vista delle tempistiche produttive sia dal punto di vista economico.

La divisione dei rischi, la diminuzione dei tempi e il minor dispendio economico in termini produttivi incontrano però una diminuita autonomia dell’impresa che necessariamente deve coordinarsi con l’impresa partner.

Le joint venture si configurano come contratti atipici. Questo comporta che i partners sono liberi di definire le reciproche obbligazioni e i diritti sulla base della normativa della nazione in cui opereranno.

La stipula di un joint venture agreement vede, di norma, una fase preliminare nella quale le parti formano il proprio consenso attraverso atti negoziali prodromici. Ciò al fine di determinare le scadenze delle singole imprese e rendere attivo un piano operativo volto anche ad escludere (lock out), per ogni singola impresa, ogni ulteriore collaborazione che sia al di fuori dell’accordo di joint venture.

Due diverse tipologie

Nella pratica si riscontrano due tipologie si Joint Venture:

  • Contrattuale, sorge attraverso la stipulazione di uno o più contratti collegati, che regolano ruoli, compiti e responsabilità di ciascuno.

La joint venture contrattuale ha una durata pari al periodo di tempo necessario per la realizzazione del progetto per il quale essa è stata stipulata.

  • Societaria, dà vita ad un nuovo soggetto giuridico la cui attività è disciplinata da una serie di contratti.

La joint venture societaria è costituita da un main agreement (contratto principale) e da uno o più operational agreements.

Nel contratto principale vengono determinati:

  • obbiettivi della joint venture;
  • i passi da seguire per costituire la nuova società;  
  • le clausole che regolano il funzionamento degli organi sociali;
  • clausole che disciplinano la durata della joint venture e le modalità di risoluzione delle controversie.

Gli operational agreements sono finalizzati a regolare i rapporti relativi, per fare un esempio, all'avviamento che ciascuna impresa dà alla nuova società, il know how, i diritti proprietà intellettuale, i prodotti e i servizi. 

Componente essenziale del “contratto principale è la c.d. “clausola di non concorrenza , operante tra i partners della joint venture. Gli stessi, nella maggior parte dei casi, sono competitors, ovvero operanti nel medesimo settore e, spesso, con le stesse tecnologie. Sempre all’interno del main agreement sono disciplinati aspetti fondamentali come la costituzione e la registrazione della società.  
Sempre nel main agreement vanno disciplinati aspetti fondamentali quali la costituzione e la registrazione della società con l’indicazione di chi, tra i partners, dovrà assolvere a tali compiti.

La tipologia di società scelta è di norma una società di capitali che opera secondo la normativa nazionale di riferimento.

Avendo una struttura di tipo societario, la regola generale per la composizione degli organi societari prevede che gli stessi siano strutturati in modo proporzionale alla partecipazione di ciascun partner alla joint venture.

Ad ogni modo, generalmente i partners anche se sono nel consiglio di amministrazione, per avere la certezza che la società sia correttamente gestita, si fanno rappresentare da soggetti “officers” per avere un maggior controllo delle attività della nuova società e, in particolare sull'effettivo perseguimento degli obbiettivi originariamente definiti.

Questi aspetti vengono solitamente già regolati nel dettaglio nel “main contract”.  Tuttavia la presenza di propri rappresentanti a più livelli non garantisce sempre che le decisioni vengano prese con unanime consenso, alterando cosi gli equilibri della struttura societaria stessa. 

Sempre nel main agreement vanno indicati:

  • il divieto di cessione a terzi o comunque un diritto di prelazione nei confronti dei singoli partners qualora l'altro venturer voglia cedere la propria quota
  • la possibilità di trasferire la propria partecipazione ad un'altra società del proprio gruppo.

Il processo decisionale

Aspetto di fondamentale importanza è la formazione dell’iter decisionale, il quale non risulta sempre semplice. Le garanzie di cui dispone il partner di minoranza siano esse il diritto di veto o il consenso unanime, possono bloccare l'operatività della joint venture cosicché se i partners non giungono ad un accordo si crea una situazione di stallo “deadlock” che può portare alla cessazione della joint venture.

I rimedi praticati a livello internazionale sono:

  • il “cooling – off” la decisione sulla questione in sospeso viene rimandata alla successiva riunione del board e nel frattempo le parti si impegnano a cercare soluzioni;
  • il move - up si lascia trascorrere un determinato periodo di tempo e poi la questione viene decisa dagli amministratori delegati e se nessuno di essi questi due metodi è stato risolutivo, si affida il compito di decidere ad un soggetto terzo.

Sono dunque questi gli aspetti principali di tale tipologia di cooperazione, la quale offre numerosi vantaggi sul piano operativo, produttivo e sistematico.

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Lunedì, 27 Novembre 2017. Postato in Gestione Aziendale, Hard Skill, Gestione aziendale

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