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Le novita’ del decreto corretivo del jobs act

Le novita’ del decreto corretivo del jobs act

Articolo scritto da Avv. Patrizia D’Ercole

A distanza di soli pochi mesi dalla promulgazione dei decreti attuativi del c.d. Jobs Act – e, in particolare, il Decreto Legislativo del 15 giugno 2015, n. 81 ed i Decreti legislativi del 14 settembre 2015, n.ri 148, 149, 150 e 151 – il Governo è intervenuto per apportare taluni correttivi che sono entrati in vigore lo scorso 8 ottobre.

Senza pretesa di esaustività, vale quindi la pena passare in rassegna alcune tra le misure adottate, che potrebbero essere oggetto di particolare interesse.

VOUCHER. Il D.Lgs. n. 81/2015 aveva già modificato il lavoro accessorio tramite voucher aumentandone i limiti di utilizzo.

Oggi, per evitare che tale tipologia di lavoro, per sua natura saltuaria e discontinua, venga impiegata in violazione del principio cardine della riorganizzazione delle tipologie contrattuali per cui il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è e rimane la forma ordinaria di rapporto di lavoro, il legislatore ha introdotto taluni meccanismi di tracciabilità.

In particolare, dall’8 ottobre scorso i committenti imprenditori non agricoli o professionisti di prestazioni di lavoro accessorio saranno tenuti a comunicare alla sede dell’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente (attualmente la Direzione Territoriale del Lavoro), l’inizio della prestazione lavorativa almeno 60 minuti prima. La comunicazione, che dovrà contenere gli elementi minimi per identificare il lavoratore e per individuare i termini di svolgimento della prestazione lavorativa, potrà essere inviata anche via e-mail o sms e, in mancanza, l’imprenditore committente sarà tenuto al pagamento di una sanzione da 400 a 2.400 Euro per ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

AMMORTIZZATORI SOCIALI.

È stata prevista ed incentivata la possibilità di trasformare i contratti di solidarietà difensivi in espansivi, così da favorire l’incremento degli organici e l’inserimento di nuove e più aggiornate competenze.

È stata ampliata, per l’anno 2016, la percentuale delle risorse finanziarie che le Regioni e le Province autonome possono utilizzare per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga.

Infine, è stata prevista la possibilità di autorizzare un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria sino ad un massimo di 12 mesi per le imprese operanti nelle “aree di crisi industriale complesse”, ossia aree che riguardano specifici territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale e con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, non risolvibili con risorse e strumenti di sola competenza regionale.

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

 È stato precisato che la computabilità dei lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, riguarda i lavoratori che abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%.

Sono inoltre state inasprite le sanzioni previste in caso di violazione della quota di riserva dei disabili.

CIGO/CIGS.

È stato anzitutto ampliato il termine di presentazione all’INPS della domanda di Cassa Integrazione

Guadagni Ordinaria per sospensione o riduzione dell’attività derivante da eventi oggettivamente non evitabili (come ad es., calamità naturali). Inoltre, sono stati modificati i termini di inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro a seguito di intervento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, in modo da ridurre il periodo di attesa rispetto alla domanda.

Le imprese che hanno superato il tetto di durata massima previsto per il caso di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ed operano in un’area di crisi industriale complessa nel significato di cui sopra possono ottenere una proroga del periodo di cassa per altri 12 mesi, a condizione che presentino un piano di recupero occupazionale che preveda percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la Regione.

Sono state infine ampliate le possibilità di stanziamento di fondi da parte di Regioni e Province Autonome per finanziare la mobilità e la CIG in deroga.

CONTROLLI A DISTANZA.

Il provvedimento ha chiarito che la preventiva autorizzazione all’installazione di impianti di videosorveglianza richiesti alla sede sede centrale dell’Ispettorato del Lavoro in caso di mancanza di RSA/RSU ovvero di mancato accordo con queste ultime sono definitivi per cui, diversamene da quanto previsto dalla precedente formulazione dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, non è possibile proporre contro gli stessi ricorso gerarchico.

Ciò deriva dal fatto che i provvedimenti autorizzatori sono adottati tanto dalle sedi territoriali, quanto, a scelta delle imprese che hanno unità produttive dislocate in più ambiti territoriali, dalla sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Pertanto, mentre per i provvedimenti delle sedi territoriali, si potrebbe ipotizzare un ricorso alla sede centrale, nei confronti dei provvedimenti di quest’ultima non è possibile individuare un superiore gerarchico. Infatti, il rapporto che lega l’Ispettorato al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali si qualifica come rapporto di vigilanza e non gerarchico.

DIMISSIONI E RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO. È stato chiarito che le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro possono avvenire esclusivamente con modalità telematiche, attraverso la procedura già nota come in vigore sin dal 12 marzo 2016, che il lavoratore potrà seguire autonomamente o con l’assistenza di soggetti accreditati tra cui, dall’8 ottobre, sono stati inclusi anche i consulenti del lavoro e le sedi territoriali dell’Ispettorato del Lavoro (attualmente, le Direzioni Territoriali del Lavoro).

Articolo scritto da Avv. Patrizia D’Ercole
Studio Legale Dramis Ammirati e Associati

Giovedì, 03 Novembre 2016. Postato in Accade nel mondo

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