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Riduzione della penale ed equità del contratto

Riduzione della penale ed equità del contratto

A cura dell’Avv. Gianluca Meterangelo del Foro di Milano

In tema di redazione di contratti, fra le varie clausole che le parti possono convenire e inserire nel contratto vi è la clausola penale, ossia un patto con cui si prevede che in caso di inadempimento di un’obbligazione la parte debitrice versi una somma di denaro (o effettui altra prestazione) alla parte creditrice nella misura stabilita nel contratto; in altre parole, attraverso questo patto si determina preventivamente la misura del risarcimento del danno nel caso in cui la parte tenuta all’obbligazione non vi adempie o ritardi nell’adempimento. 

Gli scopi che si intendono perseguire con l’introduzione della clausola penale sono essenzialmente i seguenti:

  • incentivare le parti alla corretta e tempestiva esecuzione di quanto previsto nel contratto;
  • sanzionare il debitore inadempiente;
  • assolvere la funzione di predeterminare l’entità del risarcimento del danno dovuto al creditore sgravandolo da qualsivoglia onere probatorio in relazione al quantum. 

E’ previsto, infatti, che la penale pattuita sia dovuta al creditore indipendentemente dalla prova del danno, e che il debitore, non sottraendosi alla disciplina generale delle obbligazioni, non è considerato responsabile se prova che l'inadempimento od il ritardo dell'adempimento dell'obbligazione cui accede la clausola penale, sia determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (Cass. n. 22621 del 20/12/2012).

Ma cosa succede se la clausola penale concordata dalle parti contrattuali prevede la dazione di una somma di denaro sproporzionata rispetto al valore economico della obbligazione inadempiuta?

Con regola generale ed inderogabile, la legge prevede all’art. 1384 del codice civile che “la penale può essere diminuita equamente dal giudice se l’obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l’ammontare è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all’interesse che il creditore aveva all’adempimento”.

Il fondamento del potere di riduzione viene generalmente individuato nella riconduzione dell'autonomia privata, della quale la clausola penale è espressione, nei limiti in cui è meritevole di tutela nell'ordinamento giuridico mediante un equo contemperamento degli interessi contrapposti (Cass. n. 9304 del 9/11/1994).

Perché la penale possa essere ridotta, occorre che:

  • l’obbligazione principale sia stata in parte eseguita, più precisamente la mancata previsione da parte dei contraenti di una riduzione della penale in caso di adempimento di una parte dell’obbligazione, si traduce comunque in una eccessività della penale se rapportata alla sola parte rimasta inadempiuta (nel caso di specie - Tribunale di Monza n. 1885/2012 - a fronte della mancata restituzione di beni del valore di 80 euro complessivi, le parti avevano previsto una penale di oltre 7.000 euro che, in applicazione al principio appena citato, il giudice ha ridotto a 80 euro);
  • l’ammontare della clausola sia manifestamente eccessivo, in tal caso il giudice è tenuto a contemperare gli interessi contrattuali contrapposti, deve cioè assicurare al soggetto creditore la stessa situazione in cui si sarebbe trovato qualora il contratto fosse stato adempiuto (ad esempio, in tema di "leasing" immobiliare, al fine di accertare se sia manifestamente eccessiva la clausola penale che attribuisca al concedente, nel caso di inadempimento dell'utilizzatore, l'intero importo del finanziamento ed in più la proprietà del bene, occorre considerare se detta pattuizione attribuisca allo stesso concedente vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto, Cass. n. 888/2014).

Alla luce di quanto appena detto, si può affermare che l’art. 1384 c.c. mira alla tutela e ricostituzione dell’equilibrio contrattuale, evitando che da un inadempimento parziale o, comunque, di importanza non enorme, possano derivare conseguenze troppo gravi per l’inadempiente (Cass VI civile n. 13902 del 7/7/2016).

La riduzione ad equità della penale da parte del giudice può avvenire:

  1. mediante istanza della parte interessata, ossia del soggetto che sarebbe tenuto al pagamento, il quale deve allegare e provare i fatti dai quali risulti l’eccessività della penale stessa (Cass. n. 5691 del 19/04/2002);
  2. d’ufficio, cioè a prescindere da un atto di iniziativa del debitore, configurandosi come un potere-dovere attribuito al giudice dalla legge per la realizzazione di un interesse oggettivo e generale dell’ordinamento (Cass. n. 8188 del 23/05/2003). L’esercizio di tale potere, da parte del giudice, è comunque subordinato all’assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell’eccessività della penale. Inoltre, il giudice non può limitarsi solo ed esclusivamente alla riduzione della clausola, ma per ridurre ad equità deve altresì motivare in fatto e in diritto le considerazioni che hanno portato alla riduzione dell'importo (Cass. Sez VI civile n. 17731 del 7/9/2015).

A quali strumenti processuali può ricorrere la parte creditrice per ottenere il pagamento delle somme derivanti dall’applicazione di una clausola penale?

Nel caso in cui il debitore non versi gli importi contrattualmente concordati a titolo di penale, il creditore può ricorrere in giudizio al fine di ottenerne il pagamento.

Parte della giurisprudenza considera possibile il ricorso al procedimento monitorio in tutti i casi in cui:

  • l’ammontare della penale sia stato preventivamente determinato nel contratto;
  • vi sia una prova scritta dell'inadempimento, che non corrisponda alla semplice lettera di sollecito del pagamento dovuto;
  • la clausola penale non appaia manifestamente iniqua.

Qualora sussistano i citati requisiti, occorrerà produrre in giudizio:

  • il contratto sottoscritto tra le parti;
  • la fattura relativa alla penale richiesta e non corrisposta.

Non è necessario produrre l’estratto autentico notarile delle scritture contabili, in quanto le somme dovute a titolo di penalità per irregolarità nell’adempimento di obbligazioni non concorrono a formare la base imponibile ai fini dell’applicazione dell’IVA.

Tali importi, infatti, anche se addebitati all’altro contraente, non rappresentano una prestazione di servizi o una cessione di beni e, pertanto, viene meno il presupposto oggettivo richiesto dalla legge ai fini dell’applicazione IVA.

Per semplificare, occorre fare un esempio.

La società Alfa produce prodotti alimentari, i quali devono essere consegnati a diversi rivenditori; la società Beta si occupa di prestazioni di servizi di logistica.

Le predette società stipulano un contratto avente ad oggetto il ritiro dei beni prodotti da Alfa presso il suo magazzino da parte di Beta e la consegna degli stessi presso i rivenditori per l’importo di € 5.000,00 per ogni consegna effettuata.

Nel medesimo contratto le parti concordano altresì che, in caso di mancata consegna dei prodotti da parte di Beta, Alfa ha diritto ad un importo a titolo di penale pari ad € 7.000,00 per ogni mancata prestazione.

Nell’ipotesi in cui Beta si renda inadempiente relativamente ad una consegna, quindi, Alfa avrà diritto ad € 7.000,00 ed emetterà la relativa fattura senza applicazione dell’IVA.

Per poter incassare tale somma non corrisposta da Beta, poi, Alfa potrà richiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo, che richiederà la produzione in giudizio del contratto sottoscritto tra le parti e della predetta fattura, senza l’estratto autentico delle scritture contabili.

In tutti i casi in cui, invece, la clausola penale non permetta di quantificare immediatamente l’ammontare della somma dovuta oppure tale somma sia eccessiva rispetto al valore delle prestazioni pattuite, Alfa non potrà agire in sede monitoria e dovrà incardinare un giudizio ordinario, introdotto con atto di citazione, nel quale il Giudice determinerà l’ammontare della penale e/o la congruità della stessa con riferimento al contratto concluso tra le parti, prima di decidere quale importo Beta debba corrispondere ad Alfa.

Tale procedimento si applica, infine, anche al caso in cui Beta cagioni ulteriori danni ad Alfa: in sede di giudizio ordinario, infatti, il Giudice potrà accertare e dichiarare la responsabilità del contraente inadempiente e condannarlo al pagamento del risarcimento del danno.

Questa breve panoramica è offerta al fine di valutare l’importanza della specificità di una clausola penale in sede contrattuale e le successive azioni giudiziarie per ottenere una adeguata ed efficace tutela.

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