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L’appalto di servizi

L’appalto di servizi

A cura dell’Avv. Gianluca Meterangelo del Foro di Milano

Sempre più imprese scelgono di avvalersi di collaborazioni offerte da altri imprenditori per la realizzazione di opere o servizi utili allo svolgimento della propria attività, mediante la stipulazione di contratti di appalto ai sensi dell’art. 1655 c.c. e seguenti.

La norma, infatti, dispone che ci si trovi dinanzi ad un contratto “d’appalto” ogni qualvolta una parte assume, con organizzazione di propri mezzi ed a proprio rischio, il compimento di un’opera o la prestazione di un servizio, dietro versamento di un corrispettivo in denaro.

Nell’appalto, quindi, troviamo un imprenditore, che corre tutti i rischi patrimoniali connessi con l’esercizio di un’impresa, la quale assume determinate dimensioni, è dotata di efficienza, tecnologia, utilizza attrezzature adeguate che assicurino tempestività e precisione. Per queste caratteristiche, si usa distinguere il contratto di appalto dal:

  • contratto d’opera: il compimento di un’opera o di un servizio viene affidato ad un artigiano, che lo porta a termine con il proprio lavoro, senza alcun rischio di natura imprenditoriale;

  • contratto di somministrazione: una parte affida all’altra parte, priva di rischio d’impresa e di struttura imprenditoriale, l’esecuzione di prestazioni periodiche o continuative dietro versamento di un corrispettivo.

Pertanto, a seconda dell’oggetto del contratto si parla di:

  • appalto d’opera: per il compimento di un’opera, ossia qualunque modifica dello stato materiale di beni preesistenti, come per esempio la costruzione di un immobile;

  • appalto di servizi: per l’esecuzione di una prestazione di servizi, ossia qualsiasi prestazione di fare che comporti un’utilità diversa dalla trasformazione di un’opera, come per esempio un contratto di appalto di servizi di trasporto.

In questa sede ci occuperemo della stesura dei contratti di appalto di servizi.

Tali tipi di contratto sono a forma libera, non essendoci alcuna prescrizione normativa che vincoli al rispetto di determinati requisiti formali.

Tuttavia, si rende necessario l’inserimento di specifiche clausole, al fine di ridurre il rischio di eventuali inadempimenti e/o danni, relative alla determinazione di:

  • oggetto del contratto;

  • corrispettivo;

  • durata del contratto.

In primo luogo, le clausole relative alla determinazione dell’oggetto del contratto sono utili al fine di:

  1. identificare la prestazione: definendo la prestazione richiesta dal Committente all’Appaltatore, si determinano le obbligazioni gravanti sulle parti nel corso di esecuzione del contratto. Di conseguenza, si individuano fin dal principio le responsabilità gravanti sull’Appaltatore con riferimento all’inadempimento o al ritardo delle prestazioni concordate;

  2. individuare i livelli di servizio minimi: l’indicazione specifica delle singole fasi utili al compimento della prestazione oggetto del contratto permette al Committente di verificare in corso di esecuzione del contratto i servizi resi dall’Appaltatore. Di conseguenza, emergono anche le responsabilità gravanti sulle parti. Nella prassi si redige un documento, da allegare al contratto, che prevede espressamente:

    1. le singole attività da espletare in ogni fase della prestazione, con indicazione sia delle tempistiche, sia degli obiettivi minimi garantiti dall’Appaltatore al Committente;

    2. gli esoneri di responsabilità a favore dell’Appaltatore ogni qualvolta che i ritardi o le impossibilità nell’adempimento della singola attività derivino da causa imputabile al solo Committente;

    3. le modalità di prosecuzione della prestazione quando vi siano ritardi o inadempimenti nell’esecuzione delle singole fasi, dovute a fatti imputabili all’Appaltatore. E’ possibile, infatti, indicare i nuovi tempi per l’esecuzione dell’attività ritardata o inadempiuta, ponendo gli ulteriori costi aggiuntivi oppure eventuali penali a carico dell’Appaltatore;

  3. disciplinare le variazioni della prestazione in corso di esecuzione: la normativa vigente stabilisce che eventuali variazioni debbano essere approvate per iscritto sia dal Committente, sia dall’Appaltatore, solamente con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto e non anche al corrispettivo. Tuttavia, è possibile:

    1. stabilire previamente l’aumento del corrispettivo a favore dell’Appaltatore in caso di variazioni concordate tra le parti oppure necessarie all’esecuzione della prestazione originariamente pattuita;

    2. stabilire l’esonero di penali gravanti sull’Appaltatore in tutti i casi di variazione della prestazione concordata tra le parti rispetto a quella originariamente pattuita, oppure in tutti i casi di variazioni necessarie per portare a termine l’esecuzione della prestazione;

    3. specificare l’esonero di penali a favore dell’Appaltatore, oltre all’aumento del corrispettivo sulla base dell’aumento dei costi, in tutti i casi in cui il committente richieda unilateralmente variazioni alla prestazione originariamente pattuita, con contestuale ridefinizione dei servizi minimi garantiti dall’Appaltatore;

    4. disciplinare penali a carico dell’Appaltatore ogni volta intervengano delle variazioni non concordate tra le parti per l’esecuzione della prestazione pattuita.

In secondo luogo, le clausole relative alla determinazione del corrispettivo sono volte a:

  1. stabilire il prezzo del servizio offerto: evitando in tal modo di ricorrere a tariffe già esistenti sul mercato, agli usi, alla determinazione del giudice, sgravando, di conseguenza, la parte che agisce in giudizio di fornire l’onere della prova relativamente alla congruità del prezzo richiesto. E’ possibile, secondo il medesimo principio, determinare altresì un corrispettivo per l’eventuale prestazione di servizi ulteriori rispetto a quelli individuati nel contratto;

  2. disciplinare le variazioni del corrispettivo: l’articolo 1664 c.c. dispone che le parti possono apportare delle variazioni al prezzo originariamente concordato, quando intervenga una importante maggiorazione dei costi gravanti sull’appaltatore in corso di esecuzione del contratto. Variando il prezzo concordato, l’appaltatore non vedrà, in tal modo, diminuire il proprio corrispettivo. Al contrario, l’inserimento di una clausola di invariabilità del corrispettivo per tutta la durata del contratto permetterebbe al Committente di evitare un incremento di costi rispetto a quanto inizialmente pattuito.

Infine, le clausole relative alla durata del contratto risultano utili per:

  • disciplinare le modalità di rinnovo del contratto: negli appalti continuativi di servizi è possibile prevedere la tacita rinnovazione del contratto alla scadenza. Le parti, quindi, potranno recedere dal contratto con disdetta da comunicare all’altra parte entro i termini previamente pattuiti;

  • disciplinare il recesso unilaterale: derogando alla normativa vigente, le parti possono prevedere l’esercizio del recesso solamente al verificarsi di alcuni avvenimenti, come per esempio in caso di inadempimento dell’Appaltatore. Inoltre, è possibile inserire delle clausole che prevedano limiti all’esercizio di tale facoltà:

    • per il Committente: esclusione della possibilità di recedere per qualsiasi motivo ed in qualunque momento;

    • per l’Appaltatore: esclusione del diritto all’indennizzo in caso di suo inadempimento.

Il recesso unilaterale può avvenire:

  • in corso di esecuzione del contratto: il recesso deve essere comunicato per iscritto all’Appaltatore entro i termini concordati. In questo caso, grava sul Committente l’obbligo di corrispondere all’Appaltatore un indennizzo per il recesso, cui sono applicabili gli stessi principi del risarcimento del danno da inadempimento, a favore dell’Appaltatore, che includa:

    • le spese già sostenute dall’Appaltatore;

    • il compenso per i servizi già resi;

    • il mancato guadagno che l’Appaltatore avrebbe ottenuto nel caso in cui il contratto fosse rimasto in essere fino alla sua scadenza naturale;

  • prima dell’esecuzione del contratto: le parti possono prevedere espressamente la facoltà del Committente di recedere dal contratto:

    • prima che ci sia stato un principio di esecuzione;

    • l’esercizio del recesso sia avvenuto prima dell’inizio dell’esecuzione.

Una clausola di questo tipo permette alle parti di concordare previamente se riconoscere o meno un corrispettivo per il recesso a favore dell’Appaltatore, in deroga alla lettera dell’articolo 1671 c.c., il quale pone a carico del Committente l’obbligo dell’indennizzo da corrispondere all’altra parte.

Da questa breve panoramica si offre una prima valutazione sulla complessità delle questioni da affrontare per arrivare a concludere un contratto di appalto di servizi che possa prevedere in modo minuzioso l’attività posta a carico dell’Appaltatore, al fine di disciplinare le responsabilità gravanti sulle parti, incidendo in maniera positiva sull’operatività e sull’efficienza dei servizi resi.

Le predette clausole possono essere liberamente inserite nel contratto di appalto di servizi.

E’ utile prevedere, altresì, espressamente l’esclusione dell’applicazione di norme di legge, non inderogabili, sviluppando clausole alternative che deroghino al regime vigente.

Si confida che il lettore possa trovare spunto per implementare i propri modelli contrattuali personalizzandoli all’esigenza specifica.

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Martedì, 03 Maggio 2016. Postato in Gestione Aziendale, Hard Skill, Gestione aziendale

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